L'esame del brevetto internazionale presso l'UIBM

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Consentita la procedura di esame e concessione presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM)

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2019, il Decreto 13 novembre 2019, recante “Ingresso della domanda internazionale di brevetto nella fase nazionale di esame di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi”.

Il decreto del Ministero dello sviluppo economico disciplina l’ingresso della domanda internazionale di brevetto nella fase nazionale di esame di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi.
Il decreto introduce così un nuovo strumento nel percorso di brevettabilità, consentendo a chi abbia presentato una domanda internazionale di brevetto di avvalersi della procedura di esame e concessione presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM).
L'ingresso nella fase nazionale di fronte all'UIBM per la concessione di un brevetto per invenzione o per modello di utilità è accettato esclusivamente per le domande internazionali di brevetto depositate dal 1° luglio 2020 che contengono la designazione o l'elezione dell'Italia indipendentemente dalla designazione dell'Organizzazione europea dei brevetti.

L'ingresso nella fase nazionale avviene tramite il deposito presso l'UIBM, entro il termine di trenta mesi dalla data di deposito internazionale o dalla data di priorità, se rivendicata, della richiesta di apertura della fase nazionale accompagnata dal testo completo - descrizione, rivendicazioni, riassunto e eventuali disegni - in lingua italiana della domanda internazionale di brevetto, come pubblicata dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, accompagnata dagli eventuali emendamenti alle rivendicazioni, anche se pubblicati successivamente, o apportati a seguito dell'esame preliminare internazionale.

La traduzione in lingua italiana della domanda internazionale deve essere dichiarata conforme al testo originale dal richiedente o dal suo rappresentante.

Per l'ingresso nella fase nazionale non è ammesso il deposito di documenti redatti in una lingua diversa dall'italiano (art. 1).
L'ufficio avvia l'esame della domanda non prima dei trenta mesi dalla data di deposito o dalla data di priorità, se rivendicata, anche nel caso in cui la domanda venga presentata prima dei trenta mesi.

L'avvio dell'esame viene comunicato dall'ufficio al richiedente con la fissazione del termine entro cui è ammesso il deposito della eventuale replica alle obiezioni contenute nell'opinione scritta dell'Autorità internazionale di ricerca e di esame (art. 3, comma 1)
Le modalità pratiche di presentazione delle domande tramite il sistema di deposito on-line dell'UIBM o tramite le Camere di commercio, l'adozione dei moduli di deposito e ogni ulteriore dettaglio per l'attuazione della procedura di esame nazionale delle domande internazionali di brevetto, dovranno essere definiti con successive circolari del direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico (art. 4).

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