Gli interventi del Decreto Liquidità sulle procedure concorsuali

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Gli interventi del Decreto Liquidità sulle procedure concorsuali

Differimento dei termini di esecuzione dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione dei debiti già omologati
I termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182bis l.fall. già omologati e aventi scadenza nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 sono prorogati di sei mesi rispetto alla loro scadenza originaria.
 
Nuova proposta di concordato o di accordo di ristrutturazione in pendenza dell’udienza di omologa
Nei procedimenti per l'omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020, l’impresa può presentare, sino all'udienza fissata per l'omologa, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato o di un nuovo accordo di ristrutturazione dei debiti. Termine che decorrerebbe dalla data del decreto con cui il Tribunale lo assegni e che non sarebbe prorogabile.
L'istanza non sarà però ammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di concordato preventivo nel corso del quale si sia già tenuta l'adunanza dei creditori, ma non siano state raggiunte le maggioranze sufficienti all’approvazione.
Quando il debitore intenda modificare unicamente i termini di adempimento del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione deposita sino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Il differimento dei termini non potrà essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. 
Laddove, invece, l’impresa abbia ottenuto la concessione del termine per il deposito del piano di concordato che sia già stato prorogato una volta, potrà, prima della scadenza, presentare istanza per la concessione di una ulteriore proroga sino a novanta giorni, anche nei casi in cui è stato depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento, facendo specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.
Il Tribunale dovrà poi valutare se l'istanza si basi su concreti e giustificati motivi.
Analoga istanza potrà essere presentata dall’impresa che abbia chiesto l’omologa di un piano di ristrutturazione dei debiti a trattative pendenti e con riserva di finalizzazione dell’accordo con i creditori interessati. 
Anche in tal caso il Tribunale dovrà valutare se l'istanza si basi su concreti e giustificati motivi e se continuino a sussistere i presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con la maggioranza dei creditori della società.
 
Sospensione dei fallimenti
Tutti i ricorsi per la dichiarazione di fallimento depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono dichiarati improcedibili, fatte salve soltanto i ricorsi presentati dal Pubblico Ministero con richieste di provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio dell’impresa e dei creditori.
In concreto, le richieste di fallimento potranno venire istruite solo dal 30 giugno in avanti. Laddove, poi, faccia seguito effettivamente la dichiarazione di fallimento, il periodo di sospensione non verrà computato nel termine di un anno entro cui può farsi luogo a dichiarazione di fallimento dell’impresa cessata (art. 10 l.fall), né nei tre/cinque anni del termine di decadenza ultimo per l’esercizio di azioni revocatorie (art. 69bis l.fall).
 

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