Transazione fiscale più facile

5225218_1116_agenziaentrate.jpg

Transazione fiscale più facile

Con la Circolare 34/E del 29 dicembre 2020 (intitolata Gestione delle proposte di transazione fiscale nelle procedure di composizione della crisi di impresa”), l’Agenzia delle Entrate detta le linee guida di condotta per gli Uffici periferici con riguardo alle novità in materia di concordato e ristrutturazione dei debiti introdotte dall’art. 3, comma 1-bis della legge 27/11/2020, n. 159, di conversione del decreto legge 7/10/2020, n. 125.
 
Le novità del d.l. 125/2020
Novità che hanno inciso in maniera significativa gli istituto del concordato preventivo e della ristrutturazione dei debiti. Con una modifica dell’art. 180, quarto comma l.fall. si prevede infatti che il tribunale omologhi il concordato anche in mancanza di voto da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando l’adesione sia determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all’art. 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista attestatore, la proposta di soddisfacimento di tali enti sia conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. Sugli stessi presupposti si è modificato l’art. 182-bis, quarto comma l.fall., stabilendo che pure l’accordo di ristrutturazione dei debiti possa venire omologato anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o previdenziale.
 
Il divieto di trattamento deteriore dell’Erario
Adesso, nella Circolare in commento, l’Agenzia delle Entrate illustra agli Uffici quale linea tenere nelle valutazioni da svolgere rispetto alle novità normative.
Gli Uffici - afferma la Circolare - tanto nel concordato preventivo quanto nell'accordo di ristrutturazione dei debiti, oltre ad operare un confronto con gli altri creditori per verificare il rispetto del divieto di trattamento deteriore dell'erario, ai fini della valutazione della proposta di transazione fiscale che viene formulata e dell'espressione del voto, o dell’assenso, che ne consegue, dovranno esaminare il requisito della maggior convenienza economica di tale proposta rispetto all’alternativa liquidatoria. Sarà quindi necessario confrontare l’importo che l’erario può percepire sulla base della proposta oggetto di esame con quello realizzabile, alternativamente, mediante la liquidazione giudiziale dell'impresa, tenendo conto dei valori degli asset aziendali e dell'ammontare conseguibile, in forza delle legittime cause di prelazione, in sede di assegnazione ai creditori delle somme realizzate mediante la liquidazione stessa.
 
Il ruolo dell’attestatore
A tal fine - prosegue la Circolare - è indispensabile che nel piano siano chiaramente quantificati, in termini monetari, gli esiti delle diverse linee di azione, che devono essere vagliate dall’attestatore, in modo da assicurarne la coerenza, la correttezza metodologica e, in definitiva, l’attendibilità.
Nel formare il proprio convincimento gli Uffici dovranno fare riferimento, quindi, agli elementi esposti nel piano attestato dal professionista indipendente e, nel caso di concordato preventivo, anche a quanto attestato e verificato dal Commissario Giudiziale, potendo disattenderne le rispettive risultanze solo allorquando le ritengano manifestamente non attendibili, ovvero non sostenibili, anche alla luce del contesto economico e competitivo di riferimento, nonché della situazione economico-patrimoniale dell'impresa.
 
La motivazione del giudizio di inattendibilità o insostenibilità
In tal caso gli Uffici devono corredare il giudizio di manifesta inattendibilità o insostenibilità con una puntuale motivazione, idonea a individuare in maniera analitica le ipotesi, le prospettazioni e i dati - compendiati nel piano e nella relazione - ritenuti non attendibili.
In tale evenienza, si devono portare a conoscenza del contribuente gli esiti delle valutazioni, al fine di consentire - in tempo utile - una interlocuzione nella quale esaminare, attraverso l’utilizzo di parametri di comune dominio, gli elementi di criticità rilevati. E qualora in sede di esame della documentazione esibita a supporto delle proposte dovessero emergere particolari carenze o criticità, gli Uffici, onde garantire la massima celerità del vaglio istruttorio, avranno cura di avviare un tempestivo confronto con il contribuente, volto a meglio definire i termini della questione e a pervenire ad una soluzione condivisa, assicurando il rispetto dei principi di economicità, trasparenza e non aggravio del procedimento.
 
Le condotte illecite dell’imprenditore
L’Agenzia precisa inoltre di non ritenere che condotte illecite dell’imprenditore debbano generalmente inficiare o pregiudicare la valutazione della convenienza della proposta di trattamento del credito.
 
La valutazione delle dilazioni di pagamento
Con specifico riguardo alla tematica relativa ai tempi di dilazione del debito tributario nell’ambito del concordato preventivo, la Circolare evidenzia che la stessa debba essere affrontata senza affidarsi a schemi generalizzati, prestando, invece, la massima attenzione alle caratteristiche specifiche di ciascuna fattispecie. Infatti, se è vero che un maggiore orizzonte temporale incrementa l’aleatorietà della stima e potrebbe, ordinariamente, richiedere alcuni puntuali accorgimenti - come l’utilizzo di tassi di attualizzazione progressivi, la tendenziale diminuzione dei ritmi di crescita del fatturato, ovvero la prestazione di specifiche garanzie reali o personali - in taluni casi, grazie alle particolari caratteristiche del patrimonio aziendale e/o delle relazioni commerciali del contribuente, alla natura dell’attività imprenditoriale o al regime di concorrenza nel quale la stessa viene svolta, potrebbero manifestarsi condizioni idonee a garantire l’affidabilità delle proiezioni anche rispetto a lassi temporali medio lunghi.
 
 

Richiedi informazioni

Accetto l'informativa sulla privacy