I nuovi indici di default bancario

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I nuovi indici di default bancario

L’1 gennaio 2021 è entrata in vigore la nuova definizione di default prevista dal Regolamento europeo relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (articolo 178 del Reg. UE n. 575/2013). La nuova definizione introduce criteri che risultano, in alcuni casi, più stringenti rispetto a quelli finora previsti.

CHE COS’E’ LA NUOVA DEFINIZIONE DI DEFAULT BANCARIO
La definizione data dall’art. 178 del Reg. UE n. 575/2013 è stata integrata da ulteriori regole emanate in sede europea: le Linee Guida EBA sull’applicazione della definizione di default (EBA/GL/2016/07) e il Regolamento Delegato (UE) n. 171/2018 della Commissione europea del 19 ottobre 2017, che individua la soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato.

QUALI SONO I NUOVI INDICI DI DEFAULT
La definizione di default attiene agli indici in forza dei quali le singole banche e gli intermediari finanziari devono classificare i clienti a fini prudenziali per contenere il proprio rischio di credito e preservare indici di patrimonializzazione e bilancio solidi ed effettivi.
La nuova definizione di default prevede che, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori per le banche e gli intermediari finanziari, i debitori siano classificati come deteriorati (appunto: in default) al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:
a)   il debitore sia in arretrato da oltre 90 giorni (in alcuni casi, come ad esempio per le amministrazioni pubbliche, 180) nel pagamento di un’obbligazione rilevante verso la banca o altra banca del medesimo gruppo;
b)   la banca giudichi improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alla sua obbligazione verso di lei, la capogruppo bancaria o una delle altre banche del gruppo (le c.d. posizioni UTP – Unlikely to Pay, ossia, appunto di “improbabile pagamento”).
La condizione b) è già in vigore e non cambia alla luce delle modifiche introdotte. Ciò significa che la banca continuerà a valutare sulla base degli stessi indici adottati oggi (cliente già in sofferenza o all’incaglio, peggioramento del rating creditizio, protesti, assegni insoluti, decreti ingiuntivi, esecuzioni, sequestri o pignoramenti, sottoposizione a indagini penali o procedimenti tributari di riscossione coattiva, peggioramento degli indici di bilancio, etc.) se, anche prima del decorso del termine di 90 giorni dalla scadenza, la condizione del cliente affidato sia tale da mettere a rischio il pagamento.
Per quanto riguarda la condizione a), un debito scaduto sarà d’ora in avanti considerato rilevante quando l’ammontare dell’arretrato superi entrambe le seguenti soglie:
i)   100 euro per le esposizioni al dettaglio e 500 euro per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio (c.d. soglia assoluta);
ii)   l’1% dell’esposizione complessiva verso la banca (c.d. soglia relativa) (finora tale percentuale era del 5%).
Superate entrambe le soglie, prenderà avvio il conteggio dei 90 (o 180) giorni consecutivi di scaduto, oltre i quali il debitore è classificato in stato di default. Tra le principali novità si segnala anche come non sia più possibile compensare gli importi scaduti con le linee di credito aperte e non utilizzate (c.d. margini disponibili); a questo fine è necessario che il debitore si attivi, utilizzando il margine disponibile per far fronte al pagamento scaduto.

LA DISTINZIONE FRA ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO E ESPOSIZIONI MAGGIORI
Sono considerate posizioni al dettaglio quelle riferite a persone fisiche, ditte individuali, liberi professionisti e imprese con fatturato inferiore a 5 milioni di Euro ed esposizione verso la banca inferiore a 1 milione di Euro.
Le banche applicheranno la disciplina sul default avendo presente l’insieme delle esposizioni di un debitore (c.d. approccio per debitore); limitatamente alle esposizioni al dettaglio, potranno invece considerare la singola transazione da cui origina l’esposizione (c.d. approccio per transazione).

LA REGOLARIZZAZIONE DELL’ARRETRATO
Regolarizzato l’arretrato e passati almeno 90 giorni da tali regolarizzazioni senza che si verifichino ulteriori situazioni di arretrato o ulteriori eventi pregiudizievoli, decadrà la segnalazione di inadempienza.

NUOVI INDICI E CENTRALE RISCHI
La nuova definizione di default non modifica nella sostanza i criteri sottostanti alle segnalazioni alla Centrale dei Rischi, utilizzate dagli intermediari nel processo di valutazione del “merito di credito” della clientela. L’abbassamento delle soglie può comunque avere riflessi sulle relazioni creditizie fra gli intermediari e la loro clientela, la cui gestione, come in tutte le situazioni di default, può comportare l’adozione di iniziative per assicurare la regolarizzazione del rapporto.
Per questo motivo nei giorni scorsi la Banca d’Italia ha inviato una comunicazione al sistema per chiedere agli operatori di adoperarsi per assicurare la piena consapevolezza da parte dei clienti sull’entrata in vigore delle nuove regole e sulle conseguenze che possono produrre sulle dinamiche dei rapporti contrattuali.
Gli interventi sollecitati riguardano il rafforzamento dei canali di informativa e di assistenza ai clienti, per sensibilizzarli sulle implicazioni della nuova disciplina, aiutarli a comprendere il cambiamento in atto e adottare comportamenti coerenti con la nuova disciplina.
È stato anche chiesto di potenziare, specie in fase di avvio della nuova normativa, i contatti su base individuale con la clientela, per prevenire possibili inadempimenti non connessi con la difficoltà finanziaria dei debitori. Particolare attenzione va prestata ai clienti che potrebbero presentare un maggior rischio di classificazione in default in seguito all’entrata in vigore della nuova definizione.

FAQ
Se un cliente ha una esposizione in arretrato o sconfinamento da oltre 90 giorni per un importo inferiore alla soglia di rilevanza, deve essere classificato come inadempiente?
Se non sussistono altre valutazioni sulla probabilità che il cliente non adempia alle sue obbligazioni, quest’ultimo non deve essere necessariamente classificato in default. Per l’automatica classificazione in default l’ammontare in arretrato/ sconfinato per più di 90 giorni consecutivi deve superare le soglie di materialità stabilite dalle normative europee. Lo sconfino, relativamente a uno o più finanziamenti in essere, deve essere superiore ad una soglia assoluta (pari a 500 euro per le imprese più grandi e a 100 euro per i privati e le piccole e medie imprese) e deve rappresentare al tempo stesso più dell’1% del totale delle esposizioni verso il Gruppo bancario.

Come si calcolano i giorni di arretrato?
I giorni di arretrato o sconfinamento, si calcolano a partire dal giorno successivo alla data in cui gli importi dovuti per capitale, interessi e commissioni non sono stati – anche parzialmente – corrisposti. Nel caso in cui i pagamenti dovuti alla Banca, come definiti nel contratto di credito, siano stati sospesi e le scadenze siano state modificate, il conteggio dei giorni di arretrato segue il nuovo piano di rimborso, con ciò intendendo che il periodo oggetto di sospensione/rinegoziazione non viene considerato ai fini del predetto calcolo.
 
È consentita la compensazione degli importi scaduti con altre linee di credito non utilizzate dallo stesso debitore?
L’Autorità Bancaria Europea ha espressamente escluso tale possibilità. Pertanto, diversamente da quanto avveniva in passato, la banca sarà tenuta a classificare l’impresa in default anche nel caso in cui questa abbia linee di credito ancora disponibili con la stessa banca che potrebbero essere utilizzate al fine di compensare gli inadempimenti in essere ed evitare il default.
 
Per le esposizioni contratte da due o più debitori, solidalmente responsabili per il rimborso delle stesse (obbligazioni congiunte), cosa succede in caso di default di uno dei debitori?
Nel caso di obbligazioni creditizie congiunte, quali ad esempio le cointestazioni in cui due o più debitori sono solidalmente responsabili per il rimborso delle stesse, il default di un debitore non si estende automaticamente anche alle cointestazioni. Nel caso in cui tutti i debitori esposti in maniera congiunta siano classificati in stato di default, anche l’obbligazione congiunta è automaticamente considerata in default; analogamente, qualora l’obbligazione congiunta sia classificata in stato di default, anche le obbligazioni di tutti i singoli debitori sono considerate in default.

In caso di ritardato incasso del pagamento, la banca deve comunque considerare il cliente in default?
Esistono precise situazioni tecniche di arretrato per le quali il cliente non verrà considerato in default: 1. Malfunzionamento del sistema di pagamento; 2. Ritardata esecuzione di un ordine del cliente; 3. Errori nei processi della banca che comportano un ritardato o un inesatto accredito del pagamento effettuato.
 
Dopo quanto tempo la banca può considerare il cliente non più in stato di default?
Secondo la nuova regolamentazione, per uscire dal default, devono trascorrere almeno tre mesi dal momento in cui non sussistono più le condizioni per classificare il cliente in default. Durante tale periodo, la banca ne valuta il comportamento e la situazione finanziaria e, trascorsi i tre mesi, può riclassificare il cliente in uno stato di non default qualora ritenga che il miglioramento della qualità creditizia di quest’ultimo sia effettivo e permanente. Fa eccezione il caso di ristrutturazione onerosa (Distressed Restructuring), per cui il periodo è di dodici mesi anziché tre.
 
Cosa succede alle esposizioni che sono oggetto di misure di tolleranza?
La rinegoziazione del debito dovuta a difficoltà finanziaria del cliente, qualora comporti per la banca una perdita maggiore del 1%, obbliga la stessa a classificare il cliente in stato di default.
 
L’eventuale default su una singola esposizione comporta l’automatico default di tutte le esposizioni in essere del cliente nei confronti della stessa banca?
Si, se sono superate le soglie di materialità e l’arretrato/sconfinamento permane continuativamente per 90 giorni.
 
Oltre al criterio in arretrato / sconfinamento, in quali altre situazioni può essere dichiarato il default del debitore?
Sebbene il cliente non abbia arretrati rilevanti da oltre 90 giorni, potrebbe essere classificato in stato di default qualora la banca ritenga improbabile il recupero del proprio credito senza il ricorso all’escussione di eventuali garanzie. La nuova normativa ha reso più stringenti le regole per la valutazione di tali eventi di default.
 
Le nuove regole in materia di default si rivolgono solo alle banche o anche agli altri intermediari finanziari?
Le nuove regole in materia di default devono essere applicate non solo dalle banche, ma anche da tutti gli intermediari finanziari non bancari, che esercitano il servizio di concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma (es. società di leasing e factoring).
 
 

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