Il bonus per i genitori lavoratori separati o divorziati

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Il bonus per i genitori lavoratori separati o divorziati

Il DPCM 23 agosto 2022 definisce i criteri e le modalità per la verifica dei presupposti e per l’erogazione dei contributi a valere sul “Fondo per genitori lavoratori separati o divorziati” di 10 milioni di euro per l’anno 2022, istituito dall’art. 9bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 convertito con modificazioni dalla L. 21 dicembre 2021, n. 215.

A chi spetta il bonus

Il contributo spetta al genitore in stato di bisogno che deve provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, nonché dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, che non abbia ricevuto, del tutto o in parte, l’assegno di mantenimento a causa dell’inadempienza del genitore o del coniuge o del convivente che vi era tenuto, dovuta ad un’impossibilità a provvedervi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per effetto della quale ha cessato, ridotto o sospeso la propria attività lavorativa a decorrere dall’8 marzo 2020 per una  durata  minima  di 90 giorni o per una riduzione del reddito di almeno  il  30% rispetto a quello percepito nel 2019.
Segnatamente, il contributo è erogato esclusivamente a favore dei genitori che risultino conviventi con figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave alla data della mancata percezione dell’assegno successivamente all’8 marzo 2020.
L’handicap è considerato grave quando la persona necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione ex art. 3, comma 3, L. 5 febbraio 1992, n. 104.
È previsto, altresì, uno specifico requisito reddituale per il richiedente, che potrà accedere al bonus esclusivamente nel caso in cui il reddito relativo all’anno di mancata o ridotta corresponsione del mantenimento sia inferiore o uguale all’importo di 8.174 euro.
L’art. 3 del DPCM in oggetto stabilisce che il contributo è corrisposto in un’unica soluzione, in misura pari all’importo non versato dell’assegno di mantenimento di cui è titolare il richiedente, fino a concorrenza di 800 euro mensili, e per un massimo di dodici mensilità, tenuto conto delle disponibilità del fondo rispetto al numero dei beneficiari, fino ad esaurimento delle risorse del fondo stesso.

Come fare domanda

La procedura di accesso al contributo del Fondo è attuata, su istanza del soggetto beneficiario, mediante avviso pubblico del Dipartimento per le politiche della famiglia, pubblicato sul sito istituzionale www.famiglia.gov.it
L’istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, l’autodichiarazione concernente:
1) le generalità e i dati anagrafici del richiedente;
2) il codice fiscale;
3) gli estremi del proprio conto corrente bancario o postale;
4) l'importo dell'assegno di mantenimento di cui è titolare il richiedente, relativo al periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022, e l’ammontare delle somme non versate a titolo di mantenimento, nello stesso periodo di tempo, dal coniuge obbligato;
5) se il coniuge inadempiente percepisca redditi da lavoro dipendente e, nel caso affermativo, l'indicazione della sussistenza dell'obbligo disposto dal giudice di versamento diretto a favore del richiedente a norma dell'art. 156, comma 6, del Codice Civile;
6) il reddito eventualmente percepito nel corso dell’annualità per la quale non è stato corrisposto, in tutto o in parte, l'assegno di mantenimento - relativamente ai contributi da erogare per il periodo 1° gennaio-31 marzo 2022, il reddito eventualmente percepito nel corso dell'anno 2021;
7)  la dichiarazione attestante il nesso di causalità tra l'inadempienza e l'emergenza epidemiologica da COVID-19 quale fattore determinante la cessazione, la   riduzione   o   la   sospensione dell’attività lavorativa del coniuge obbligato, nei termini indicati dalla legge;
8) l'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata a cui l’interessato intende ricevere ogni comunicazione   relativa   al monitoraggio della pratica.

 All'istanza deve essere allegata, a pena di inammissibilità:
a) copia del documento di identità del richiedente;
b)  copia del titolo che fonda il diritto all'assegno di mantenimento.
 
Il Dipartimento per le politiche della famiglia provvede alla verifica dei presupposti consultando, per quanto di competenza, l’Agenzia delle entrate, ai fini dell’accertamento della situazione reddituale del genitore tenuto al mantenimento e gli uffici giudiziari competenti, ai fini dell’accertamento dell'importo dovuto.
 

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