La garanzia del decreto Liquidità potrà estendersi a esposizioni pregresse

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La garanzia del decreto Liquidità potrà estendersi a esposizioni pregresse

E’ vero, non è una fake news, ma non c’è nulla di scandaloso. La garanzia del Decreto Liquidità potrà essere utilizzata da banche e clienti per rinegoziare esposizioni pregresse e sostituirle con nuove esposizioni meno costose e garantite dallo Stato. Anche questa è una forma di sostegno alla liquidità, perché le esposizioni pregresse drenano flussi di cassa e la moratoria del decreto Cura Italia a settembre scadrà.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. e) del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, le nuove e più favorevoli condizioni di accesso, in deroga a quelle ordinarie, al Fondo centrale di garanzia per le PMI istituito con l’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, estendono la possibilità di ottenere la garanzia diretta nella misura dell’80 per cento (e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento) dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto  beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

La garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione del rischio di insolvenza attualmente vigente e la probabilità di inadempimento delle imprese è calcolata esclusivamente sulla base dei dati contenuti nel modulo economico-finanziario di tale modello di valutazione.

La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentino, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” ai sensi del paragrafo 2, parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia e successive modificazioni, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020.

La garanzia é concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, (i) sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, (ii) hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 267 del 1942 o hanno (iii) presentato un piano attestato di cui all’articolo 67 del predetto regio decreto, purché, alla data di entrata in vigore del decreto, le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell’analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza.

In fine, ai fini dell’ammissione alla garanzia non è necessario che sia trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate.

Sono, invece, escluse le imprese che presentino esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria.

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