La moratoria del Decreto Cura Italia

accesso-la-credito.jpg

La moratoria del Decreto Cura Italia

Le misure di sostegno finanziario alle imprese: cosa prevede l’art. 56 del Decreto Cura Italia?
 
Mentre oggi le aziende devono confrontarsi con l’incognita dei finanziamenti previsti dal decreto Liquidità, già nel Decreto Cura-Italia, il Governo ha previsto alcune misure urgenti a sostegno delle Imprese, riconoscendo l’epidemia da COVID-19 come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.
L’art. 56 del Decreto Cura Italia ha previsto tre misure di sostegno finanziario:
a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
In questo caso, è l’impresa a dichiarare, con autocertificazione ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
Queste misure sono dirette solo a:
  1. micro imprese, ossia “un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro”;
  2. piccole imprese, “un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro”;
  3. medie imprese, ossia “un’impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro
Sono espressamente escluse le imprese che, alla data della pubblicazione del decreto, erano già classificate come “esposizioni creditizie deteriorate”: nessuna sospensione per queste posizioni, rimanendo ferma la possibilità per le banche di recuperare detti crediti anche durante l’emergenza COVID–19.
Da un punto di vista operativo, il decreto Cura Italia propone il sistema dell’autocertificazione, che ha l’indubbio vantaggio di essere rapida e veloce per garantire l’immediata sospensione degli affidamenti e delle rate di mutuo / leasing.
Nell’autocertificazione, il rappresentante legale dell’impresa dovrà attestare che l’impresa presenta carenze di liquidità, rispetto alla situazione esistente prima dell’emergenza sanitaria; dovrà attestare che dette carenze di liquidità sono solo temporanee, perché direttamente correlate alla pandemia.
Va da sé che l’autocertificazione è sufficiente solo in un primo momento, perché le banche dovranno verificare la veridicità della dichiarazione: una dichiarazione “frettolosa” potrebbe quindi esporre il legale rappresentante dell’impresa a procedimenti penali per falso.
A fronte della autocertificazione presentata dall’impresa, fino al 30 settembre 2020 le banche non possono procedere a revoca delle aperture di credito.
Per quanto riguarda la sospensione delle rate di mutui e leasing, l’art. 56 comma 2 specifica che “è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale”: ogni impresa potrà quindi scegliere se chiedere la sospensione dell’intera rata, comprensiva degli interessi, o se limitare la sospensione al solo capitale, continuando, quindi, il pagamento degli interessi.
Salvo nuovi provvedimenti del Governo, tutto è rimandato al 1° ottobre 2020: a partire da quella data, le banche avranno nuovamente la possibilità di recedere dai contratti e richiedere il pagamento delle rate di mutuo e leasing rimaste sospese.
 
 

Richiedi informazioni

Accetto l'informativa sulla privacy