La nuova direttiva UE sulle garanzie per i beni di consumo

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La nuova direttiva UE sulle garanzie per i beni di consumo

Il 20 maggio 2019 è stata adottata la direttiva UE n 2019/771 che introduce novità di rilievo rispetto al quadro normativo esistente in materia di conformità dei beni di consumo.
A partire dal 1° gennaio 2022 verrà dunque abrogata la direttiva 1999/44/CE in vigore e, stante il fatto che si tratta di norme con natura imperativa, non appena la direttiva sarà attuata nella legislazione italiana, le imprese che vendono ai consumatori dovranno adeguare i propri testi contrattuali (ad es. le condizioni generali di vendita) alle nuove disposizioni.
In via preliminare ricordiamo che le disposizioni della vecchia direttiva 1999/44/CE (quella ancora in vigore) sono state recepite in Italia negli articoli da 129 - 134 del decreto legislativo n. 206 del 6.9.2005 (c.d. Codice del Consumo).

La nuova direttiva si applicherà solo ai contratti di vendita B2C (tra un venditore ed un consumatore) relativi a beni mobili materiali (ricompresi anche a quelli interconnessi con un contenuto o servizio digitale: i c.d. beni con elementi digitali) e sia alla vendita online che a quella offline.
Non si applicherà invece ai contratti di fornitura di un contenuto digitale o di un servizio digitale.
Vediamo le principali novità.
  1. Introduzione di nuove definizioni
  • con “bene” si ricomprende non solo “qualsiasi bene mobile materiale”, ma anche qualsiasi bene mobile materiale che necessita di contenuti digitali o di servizi digitali per funzionare (“beni con elementi digitali”);
  • con “compatibilità” s’intende la capacità del bene di funzionare con hardware o software con cui sono normalmente utilizzati i beni del medesimo tipo, senza che sia necessario convertire i beni, l’hardware o il software);
  • con “funzionalità” s’intende la capacità del bene di svolgere tutte le sue funzioni in considerazione del suo scopo;
  • con “interoperabilità” s’intende la capacità del bene di funzionare con hardware o software diversi da quelli con cui sono normalmente utilizzati i beni dello stesso tipo.
 
      2. Introduzione di nuovi requisiti di conformità
  • i requisiti per la conformità dei beni vengono distinti in due categorie: requisiti soggettivi (art. 6) e oggettivi (art. 7). Affinché un prodotto sia considerato conforme al contratto di vendita, entrambi i requisiti devono essere soddisfatti.
  • Per i requisiti soggettivi, il bene deve: corrispondere alla descrizione, al tipo, alla quantità e qualità nonché alle altre caratteristiche (funzionalità, compatibilità, interoperabilità) previste in contratto: essere idoneo a ogni uso speciale voluto dal consumatore e portato a conoscenza del venditore; essere fornito insieme agli accessori e alle istruzioni previsti nel contratto; essere fornito degli aggiornamenti previsti nel contratto.
  • Per i requisiti oggettivi, il bene deve: essere idoneo agli scopi per cui beni dello stesso tipo vengono normalmente utilizzati; possedere la qualità e corrispondere alla descrizione di un campione o modello messo a disposizione del consumatore; essere fornito degli accessori e delle istruzioni che il consumatore può aspettarsi di ricevere; possedere la qualità e le caratteristiche normali di un bene dello stesso tipo o che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi.
Per i beni con elementi digitali, oltre ai requisiti sopra menzionati, il venditore deve garantire che al consumatore siano forniti gli aggiornamenti, compresi gli aggiornamenti di sicurezza, necessari per mantenere tali beni conformi, per il periodo di tempo che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto del tipo e della finalità dei beni e degli elementi digitali, e tenendo conto delle circostanze e della natura del contratto, qualora il contratto di vendita preveda un unico atto di fornitura del contenuto digitale o servizio digitale.
Se però il contratto di vendita prevede una fornitura continuata del contenuto digitale o del servizio digitale per un dato periodo di tempo, per un periodo di due anni (in caso di fornitura che va oltre i due anni, per il periodo di tempo durante il quale devono essere forniti i contenuti digitali o il servizio digitale).
Per quanto riguarda i beni che devono essere installati, la direttiva ripete quanto già previsto dall'art. 129 del Codice del Consumo: qualsiasi difetto di conformità risultante da un'installazione errata del bene deve essere considerato un difetto di conformità, quando l'installazione è stata eseguita dal venditore o sotto il suo controllo. Il venditore è altresì responsabile quando l'installazione, pur essendo stata effettuata dal consumatore, risulta errata a causa di carenze o mancanza di chiarezza nelle istruzioni fornite dal venditore (o dal fornitore, per i beni con elementi digitali).
La disciplina dei rimedi a favore del consumatore rimane invariata rispetto a quanto previsto dall’attuale art. 130 del Codice del Consumo In caso di difetto di conformità, i rimedi posti a tutela del consumatore sono il ripristino della conformità del bene (ossia, la riparazione o la sostituzione), o la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. 
Resta fermo anche il principio secondo cui il ripristino deve essere effettuato dal venditore senza spese per il consumatore.
Tuttavia con riguardo alla riduzione del prezzo ed alla risoluzione del contratto di vendita, la nuova direttiva stabilisce che tali rimedi possono essere pretesi dal consumatore nei seguenti casi:
  • quando il venditore non ha completato la riparazione o la sostituzione o, ove applicabile, non ha completato la riparazione o la sostituzione entro un periodo ragionevole da quando il venditore è stato informato dal consumatore in merito al difetto di conformità, oppure quando il venditore ha rifiutato di ripristinare la conformità dei beni;
  • quando permanga un difetto di conformità nonostante il venditore abbia tentato di ripristinare la conformità dei beni;
  • quando il difetto di conformità è così grave da giustificare un'immediata riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto di vendita;
  • quando il venditore ha dichiarato, o è chiaro dalle circostanze, che non ripristinerà la conformità dei beni entro un termine ragionevole, o senza inconvenienti significativi per il consumatore. Il consumatore non ha tuttavia il diritto di risolvere il contratto, se il difetto di conformità è di lieve entità (l'onere sull'entità del difetto di conformità è a carico del venditore).
Per i contratti di vendita di più beni, per l’ipotesi in cui il difetto di conformità si riferisca solo a uno o qualcuno dei beni forniti nell'ambito del contratto e vi sia un motivo per la risoluzione del contratto stesso, solo in relazione ad alcuni tali beni, il consumatore può risolvere il contratto anche in relazione agli altri beni anche se conformi, qualora non si possa ragionevolmente presumere che il consumatore accetti di tenere solo i beni conformi.
 
Resta fermo il principio secondo cui il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna e che si manifesti entro due anni dalla consegna.
 
Resta fermo il principio dell’inversione dell’onere della prova, ma viene anche esteso il termine di presunzione: qualsiasi difetto di conformità che si manifesti entro 1 anno (NON più solo 6 mesi) dal momento della consegna si presume come già esistente al momento della consegna (con possibilità per gli Stati membri di allungare il periodo fino a 2 anni).
 
Resta fermo il principio che consente agli Stati membri di prevedere che possa gravare sul consumatore, per l’esercizio dei suoi diritti, l’onere di denunciare al venditore il difetto di conformità entro un periodo di (almeno) due mesi dalla data in cui ha constatato il difetto.
 
Per la vendita di beni di seconda mano, le parti possono concordare una responsabilità o un termine di prescrizione più breve, a condizione che tale periodo non sia inferiore a un anno.
La garanzia commerciale dovrà includere espressamente i seguenti elementi: una dichiarazione chiara che il consumatore dispone per legge di rimedi da parte del venditore a titolo gratuito, in caso di difetto di conformità dei beni, e che tali rimedi non sono pregiudicati dalla garanzia commerciale; il nome e l'indirizzo del garante; la procedura che il consumatore deve seguire per ottenere l'applicazione della garanzia commerciale; la designazione dei beni ai quali si applica la garanzia commerciale; le condizioni della garanzia commerciale; la garanzia commerciale vincola il venditore anche secondo quanto previsto nella pubblicità e non nel testo presente nel prodotto.

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