Le disposizioni di diritto societario del decreto liquidità

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Le disposizioni di diritto societario del decreto liquidità

Il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 ha introdotto “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”.
Passiamo in rassegna le novità principali che interessano gli aspetti del diritto societario e della redazione dei bilanci.

Sospensione delle norme sulle perdite di capitale
Fino al 31 dicembre 2020, per tutti i fatti di gestione verificatisi nel corso degli esercizi chiusi entro tale data (quindi sia gli esercizi che si chiuderanno al 31.12.20, sia quelli che si chiudano prima di quella data, nel corso dei prossimi mesi, come quelli, ad esempio che si chiudano al 31.8.2020) è sospesa l’applicazione delle disposizioni di legge che impongono interventi sul capitale o la trasformazione della società in caso di riduzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite (art. 2446 cod. civ., per le Spa e art. 2482bis cod. civ. per le Srl) e in caso di riduzione del capitale al di sotto del limite legale (art. 2447 cod. civ., per le Spa e art. 2482ter per le Srl).   
Fino al 31 dicembre 2020 non opera poi la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale prevista per le società di capitali (Spa, Srl e Sapa) (artt. 2484, primo comma, numero 4) e per le cooperative (art. 2545-duodecies cod. civ.)
Ciò in concreto significa che qualora i soci non decidano di intervenire sul capitale perduto o ridottosi al di sotto del limite legale per perdite, la società entrerà in una situazione di limbo che consentirà di differire ogni decisione in merito ad un momento successivo al 31 dicembre 2020.
 
Neutralizzazione del periodo di crisi nella redazione dei prossimi bilanci
Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività (art. 2423-bis, comma primo, n. 1 cod. civ.), potrà comunque essere operata  se la continuità aziendale risulti sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione del precedente Decreto Cura Italia che per quest’anno porta a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio il termine ordinario di convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio (art. 106, decreto legge 17 marzo 2020, n. 18).
Il criterio di valutazione introdotto dalla norma di questo nuovo decreto (art. 7 decreto 8 aprile 2020, n. 23) dovrà essere specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.
Tali disposizioni si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.
Ricordiamo che per lo IAS 1, principio n. 23, nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione della capacità dell’entità di continuare a operare come un’entità in funzionamento. Il bilancio deve essere redatto nella prospettiva della continuazione dell’attività a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare l’entità o interromperne l’attività, o non abbia alternative realistiche.
Il principio è ritenuto applicabile anche alle imprese che non adottano i principi contabili internazionali.
Il principio rappresenta in sostanza una guida per la redazione del bilancio d’esercizio secondo valori di funzionamento: i valori iscritti in bilancio devono essere considerati sulla base del presupposto logico che l’azienda prosegua in condizioni normali la propria attività e che in un arco temporale ragionevolmente prossimo non sussista l’intenzione né la necessità o l’obbligo di avviarla alla liquidazione ovvero di cessare la sua attività anche attraverso l’assoggettamento a procedure concorsuali di varia natura.
 
Sospensione della postergazione
Per incentivare la capitalizzazione delle società da parte dei soci, inclusi quelli che esercitino l’attività di direzione e coordinamento, il decreto prevede che le disposizioni in materia di postergazione (ossia il principio per cui il rimborso dei finanziamenti fatti dai soci debba intervenire solo dopo il pagamento degli altri debiti, almeno nei casi in cui la società si trovi in difficoltà finanziarie) non si applichino ai finanziamenti eseguiti dal 9 aprile 2020 al 31 dicembre 2020.
Ciò significa, in concreto, che i finanziamenti eseguiti in questo periodo potranno, in astratto, essere rimborsati in ogni momento senza condizioni e senza esporre l’amministratore a responsabilità.
   
 

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