Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 ha parzialmente modificato le misure di contenimento dell'epidemia da Covid-19 disposte nei riguardi del mondo imprenditoriale abrogando espressamente i D.P.C.M. 8, 9, 11 e 22 marzo e 1 aprile 2020.
Per effetto del D.P.C.M. sono sospese sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3 del decreto e nei commi 4 e 5 dell'art. 2. In tali casi non deve essere effettuata alcuna comunicazione.
Restano consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'unità produttiva, le attività:
1- che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 3 (mod. 1);
2- che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività dell'industria dell'aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale (mod. 1);
3- che sono funzionali ad assicurare la continuità dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali (mod. 1);
4- degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti (mod. 2);
5- dell'industria dell'aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale (mod. 3).
Si conferma la validità di tutte le comunicazioni formulate ai sensi dei precedenti decreti e già pervenute all'indirizzo P.E.C. di questa Prefettura, precisando che non è assolutamente necessario ripeterne l'invio.
Ciò vale anche con riferimento alle richieste concernenti l'attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale per la cui prosecuzione non è più prevista un'autorizzazione preventiva ma una comunicazione che si perfeziona mediante silenzio assenso come nelle altre ipotesi.
Le comunicazioni di prosecuzione dell'attività devono essere fornite utilizzando i modelli allegati e trasmesse all'indirizzo
protocollo.prefpd@pec.interno.it evitando gli invii plurimi e l'inoltro di documentazione non necessaria ai fini dell'istruttoria.
Inoltre il comma 12 dell'art. 2 prevede che per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione; è consentita inoltre la spedizione di merci giacenti in magazzino e la ricezione di beni e forniture. La comunicazione non è dovuta quando le attività sono svolte direttamente dal titolare dell'impresa o da un amministratore della società e non è necessaria per le attività di commercio al dettaglio, diverse da quelle riportate nell'allegato 1, per le quali resta consentita l'attività di vendita con consegna a domicilio.
Le comunicazioni devono essere inviate una sola volta per l'intero periodo, esclusivamente compilando il form on line raggiungibile attraverso il link:
https://forms.gle/EAfN1LswWLo491Vg9 .
Non è necessario inviare alcuna ulteriore comunicazione alle caselle di posta elettronica della Prefettura.
A questo
link, in fondo alla pagina, tutti i moduli aggiornati.