E’ stata pubblicata nella G.U. n. 180 del 18 luglio 2020, S.O. n. 25, la
Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (c.d. decreto Rilancio). Misure completamente nuove sono state dedicate alle imprese del tessile, della moda e degli accessori.
Al fine di sostenere l'industria del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale, con particolare riguardo alle start-up che investono nel design e nella creazione, nonché allo scopo di promuovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti made in Italy di alto contenuto artistico e creativo, il nuovo art. 38-bis stabilisce l'erogazione di
contributi a fondo perduto, nella misura massima del 50
% delle spese ammissibili e nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020.
Le modalità concrete di erogazione dovranno essere stabilite da apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, con particolare riguardo alle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese, nonché alle possibili cause di decadenza e di revoca della contribuzione.
Il nuovo art. 48-bis prevede invece che sulle
rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, limitatamente al periodo d'imposta in corso, ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) è riconosciuto un
contributo, nella forma di credito d'imposta, nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'art. 92, comma 1, del TUIR, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti, con la precisazione che il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino dovranno essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d'imposta considerati ai fini della media.