Nuovi obblighi per le piattaforme e-commerce e i loro fornitori

business-3656188_960_720b.jpg

Nuovi obblighi per le piattaforme e-commerce e i loro fornitori

Il Disegno di Legge di Bilancio 2023 prevede alcune novità in tema di commercio elettronico, in particolare per le vendite realizzate on-line tramite l’utilizzo di un’interfaccia elettronica, quali ad esempio un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o altri mezzi analoghi.
Infatti, nell’ottica di attuare misure di contrasto alle frodi IVA, l’art. 37 del summenzionato DDL sancisce obblighi comunicativi in relazione alle transazioni effettuate dagli utenti business che vendono - tramite piattaforme digitali - determinati beni presenti nel territorio dello Sato.
In particolare, i soggetti passivi IVA che favoriscono tali transazioni (c.d. gestori di marketplace) dovranno trasmettere all’Agenzia delle Entrate le informazioni inerenti ai fornitori ed alle operazioni effettuate nei confronti dei consumatori, non soggetti passivi IVA.
La disposizione prevede, dunque, nuovi adempimenti a carico delle piattaforme e-commerce e dei loro fornitori.
I beni, in relazione ai quali troverà applicazione tale disposizione, saranno individuati con successivo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze e - secondo le note di lettura al DDL - comprenderebbero:
  • telefoni cellulari;
  • console da gioco;
  • tablet, PC e laptop.  
Segnatamente, è stato previsto che:
«Il soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite di beni mobili individuati con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, esistenti nel territorio dello Stato, effettuate nei confronti di un cessionario non soggetto passivo IVA è tenuto a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati inerenti ai fornitori ed alle operazioni effettuate».

Obblighi analoghi erano già stati previsti, dall’art. 13 del D.L. 30/04/2019 n. 34, a norma del quale il soggetto passivo che facilitava, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, le vendite a distanza di beni importati, o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione europea, era tenuto a trasmettere all’Agenzia delle Entrate, entro il mese successivo a ciascun trimestre, i dati relativi alle transazioni effettuate per ciascun fornitore.
Detto obbligo, si ricorda, era venuto meno con il recepimento della Direttiva UE 2017/2455, la quale ha introdotto disposizioni particolari in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni, responsabilizzando i titolari delle piattaforme digitali che facilitano le transazioni.
Dal 1° luglio 2021, infatti, data di applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83 (che recepisce gli artt. 2 e 3 della citata direttiva), sono venuti meno gli obblighi di comunicazione a carico dei gestori delle piattaforme elettroniche introdotti con il D.L. 30/04/2019 n. 34.

Richiedi informazioni

Accetto l'informativa sulla privacy