Pieno potere all'AGCOM di arrestare le violazioni online del diritto d'autore

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Pieno potere all'AGCOM di arrestare le violazioni online del diritto d'autore

Il nuovo art. 195-bis, introdotto dal Parlamento in sede di conversione del c.d. decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge dalla legge 17 luglio 2020 n. 77), prevede che l’AGCOM possa ordinare di interrompere le violazioni del diritto d’autore e dei diritti connessi ai fornitori di servizi multimediali (i c.d. fornitori della società dell’informazione) che utilizzano, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione e che l'Authority abbia pieno potere sanzionatorio.

I "servizi della società dell'informazione" sono definiti dall'art. 1, punto 2, della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, come i servizi prestati, normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e mediante trasmissione di dati su richiesta individuale. Le risorse di numerazione sono invece assegnate dal MISE agli operatori di telefonia per blocchi o per singolo numero, a seconda della loro tipologia.

La questione dei poteri sanzionatori dell'AGCOM ha sempre trovato un grosso limite nella mancanza di una precisa copertura legislativa. La sentenza n. 4993/2019 della VI sezione del Consiglio di Stato, nel confermare che la delibera 680/13/Cons era stata adottata in legittimo e corretto esercizio di attribuzioni proprie dell’AGCOM, ha infatti rilevato la mancanza di una norma primaria che attribuisca espressamente all'Autorità il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nell'ipotesi di inottemperanza agli ordini da essa legittimamente impartiti per porre fine alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi sulle reti di comunicazione elettronica.

Su queste premesse e per superare le criticità rilevate dal Consiglio di Stato, il nuovo art. 195-bis intende dare compiuta attuazione a quanto previsto dall'art. 8 della direttiva 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione e dagli artt. 3 e 9 della direttiva 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. 

L’art. 8 della direttiva 2001/29/CE, nel prevedere l’obbligo degli Stati membri di prevedere adeguate sanzioni e mezzi di ricorso contro le violazioni dei diritti e degli obblighi contemplati nella direttiva e di adottare tutte le misure necessarie a garantirne l'applicazione, nonché che le sanzioni previste debbano essere efficaci, proporzionate e dissuasive, dispone che gli Stati membri si debbano assicurare che i titolari dei diritti possano chiedere un provvedimento inibitorio nei confronti degli intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto d'autore o diritti connessi.

Gli artt. 3 e 9 della direttiva 2004/48/CE prevedono invece che gli Stati membri definiscano le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, nonché le misure provvisorie e cautelari da parte delle competenti autorità giudiziarie, con potere, in particolare, su richiesta dell'attore, di:
a) emettere nei confronti del presunto autore della violazione un'ingiunzione interlocutoria volta a prevenire qualsiasi violazione imminente di un diritto di proprietà intellettuale, o a vietare, a titolo provvisorio e, imponendo se del caso il pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata, ove sia previsto dalla legislazione nazionale, il proseguimento di asserite violazioni di tale diritto, o a subordinare l'azione alla costituzione di garanzie finalizzate ad assicurare il risarcimento del titolare; un'ingiunzione interlocutoria può inoltre essere emessa, alle stesse condizioni, contro un intermediario, i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale; ingiunzioni contro intermediari i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare un diritto d'autore o un diritto connesso sono contemplate dalla direttiva 2001/29/CE;
b) disporre il sequestro o la consegna dei prodotti sospettati di pregiudicare un diritto di proprietà intellettuale per impedirne l'ingresso o la circolazione nei circuiti commerciali.
In dettaglio, il comma 1 del nuovo art. 195-bis dispone che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (l’AGCOM), su istanza dei titolari dei diritti, possa ordinare ai fornitori di servizi della società dell'informazione (come ad esempio le piattaforme di condivisione e i social media) che utilizzano, a tale fine, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione, di porre fine alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi.
 
Il comma 2 novella il comma 31 dell'articolo 1 della legge n. 249/1997, istitutiva dell’AGCOM, in materia di poteri sanzionatori dell’Autorità, prevedendo che, in caso di inottemperanza ad ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, si applichi a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino al 2 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione.
 
Come detto, la norma al contempo inasprisce le sanzioni oggi previste e vi assicura copertura legislativa, posto che prima le sanzioni erano state previste dalla sola Authority, superando la criticità rilevata dalla pronuncia del Consiglio di Stato più sopra citata.
 
 

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