Registrazione della riduzione del canone ai tempi del Covid-19

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Contratto di riduzione del canone locatizio

La registrazione degli accordi di riduzione degli importi previsti a titolo di canone di locazione di un contratto in essere, è oggi a costo zero in termini di tasse, tributi e marche da bollo: non è, infatti, dovuta né l’imposta di registro né l’imposta di bollo.
Ciò vale a condizione che l’oggetto del contratto di riduzione sia solo ed esclusivamente la riduzione dell’importo del canone e null’altro.
Ciò vale qualunque sia l’oggetto immobiliare del contratto di locazione. E’ esente da spese, imposte o marche la riduzione del canone di un contratto di locazione avente ad oggetto tanto un negozio, un ufficio, un laboratorio, un magazzino, quanto un’abitazione.
Ininfluente anche il regime fiscale adottato dal locatore: l’agevolazione fiscale riguarda tanto coloro i quali hanno optato per la tassazione ordinaria, tanto coloro i quali hanno optato per la cedolare secca.
Vero è che l’Agenzia Entrate, nella Risoluzione n. 60/E del 28.6.2010, ha determinato come non sussista l’obbligo di registrare l’accordo di riduzione, ma l’opportunità di farlo appare comunque indiscutibile.
Tale operazione produce in capo all’Ente erariale la conoscenza, con data certa, dell’accordo intervenuto tra le parti, dal quale deriva, rispettivamente, un minor introito in capo al locatore ed un minor costo in capo al conduttore: elementi tutti di cui l’Agenzia delle Entrate dovrà tener conto nel momento di un'eventuale verifica sui redditi dichiarati sia dal proprietario/locatore, sia dall’inquilino/conduttore.
Entro quando dovrà essere registrato l'accordo di riduzione del canone?
Dalla non obbligatorietà, in tempi di COVID-19, della registrazione degli accordi di riduzione deriva l’assenza di uno specifico termine perentorio per il suo compimento, una volta che si sia concluso l’accordo di riduzione.
Nel concreto, si consiglia la redazione del contratto di riduzione convenuto tra le parti in almeno quattro copie: due resteranno alle parti ed almeno due dovranno essere presentate, in originale, nello stesso Ufficio dell’Agenzia delle Entrate nel quale è stato registrato il contratto di locazione originario, unitamente al c.d. Modello 69. 
La documentazione va presentata di persona, in cartaceo, presso gli Uffici dell’Agenzia. Non è, ad oggi, prevista una modalità di registrazione telematica.
Potranno depositarla sia il locatore che il conduttore, che un eventuale soggetto terzo dagli stessi delegato attraverso la compilazione dell’apposita sezione del Modello 69.  

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